VENETO – Tutte le modifiche alla legge sulla raccolta di tartufi.

7 Ott , 2024 - leggi,news

VENETO – Tutte le modifiche alla legge sulla raccolta di tartufi.


Con Legge Regionale n. 21 del 10 settembre 2024, pubblicata nel BURV n. 122 del 13/09/2024, sono state apportate alcune modifiche alla Legge Regionale del 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.

Le modifiche principali:

.Modificati i periodi di raccolta di alcune specie (art. 8)
.Modificate le dimensioni massime del “vanghetto” o “vanghella” (art. 8)
.Inseriti limiti quantitativi alla raccolta per autoconsumo.
.Reintrodotta la tassa di concessione di € 100,00.
.Modificati gli importi delle sanzioni amministrative.

Tutte le modifiche apportate e le relative date di attuazione le potete trovare sul portale della Regione Veneto al seguente link:

DISCIPLINA RACCOLTA TARTUFI

Di seguito la legge regionale con le modifiche apportate.

Legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 (BUR n. 40/1988)
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI.  (#)
Art. 1 – (Finalità).
1. La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati, nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio tartuficolo regionale.
Art. 2 – (Ricerca, raccolta dei tartufi e diritto di riserva).
1. La ricerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario e conduttore dei fondi tramite l’affissione delle tabelle previste al successivo comma.
2. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute (#)  tutti coloro che le conducono, purchè vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.
3. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravanti da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.
Art. 3 – (Tartufaie controllate).
1. Si intende per tartufaia controllata quella costituita su terreni dove crescono tartufi allo stato naturale, incrementata e sottoposta a miglioramenti colturali.
2. E’ considerato incremento della tartufaia la messa a dimora nelle radure di idonee piante tartufigene.
3. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:
a) decespugliamento o diradamento della tartufaia;
b) taglio a strisce con ampiezza massima di venti metri, ceduazione del soprassuolo con rilascio di matricine produttive, o eventuale trasformazione in alto fusto, secondo un progetto redatto da un tecnico abilitato; (#)
c) sarchiatura annuale della tartufaia;
d) potatura delle piante simbionti;
e) pacciamatura sulle superfici delle tartufaie, da eseguirsi ogni anno;
f) graticciate traversali sulla superficie del terreno per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse graticciate ogni qualvolta sia necessario;
g) drenaggio e governo delle acque superficiali;
h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle tartufaie;
i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.
4. I miglioramenti dovranno essere eseguiti a regola d’arte nell’ambito della superficie delle tartufaie secondo un piano di gestione redatto da un tecnico abilitato; i miglioramenti previsti dal piano, qualora validati dall’ufficio competente della Regione, non necessitano di ulteriori autorizzazioni da parte della Giunta regionale. (#)
4 bis. Le pratiche agronomiche e forestali di cui ai commi 2, 3 e 4 non necessitano di autorizzazione da parte della Giunta regionale, se individuate nell’istanza di riconoscimento di cui all’ articolo 5. (#)
4 ter. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale prevede un piano pluriennale di miglioramento delle aree tartufigene, anche attraverso l’uso di piante micorizzate, sentito il parere della commissione di cui al comma 5 dell’articolo 7. (#)

Art. 4 – (Tartufaie coltivate).
1. Sono tartufaie coltivate gli impianti artificiali, in terreni agricoli, in cui sono messe a dimora piante micorizzate oppure piante idonee alla produzione di tartufo, con lo scopo di produrre tartufi attraverso l’adozione di specifiche tecniche colturali e i miglioramenti indicati all’articolo 3, comma 3. (#)
1 bis. Le pratiche agronomiche e forestali di cui all’articolo 3 non necessitano di autorizzazione da parte della Giunta regionale, se individuate nell’istanza di riconoscimento di cui all’articolo 5. (#)
1 ter. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per il controllo e la certificazione delle piante tartufigene, nonché il disciplinare di produzione. La Giunta regionale individua il soggetto abilitato alla certificazione. (#)
Art. 5 – (Riconoscimento delle tartufaie).
1. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, avviene, su istanza degli interessati, con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia (#).
2. A tal fine i soggetti interessati che ne abbiano titolo devono presentare istanza al direttore della struttura regionale competente in materia (#) allegando la seguente documentazione redatta da un tecnico qualificato nel settore agro-forestale:
a) planimetria catastale in scala adeguata che individui, con esattezza, l’area in cui viene richiesto il riconoscimento con l’indicazione della destinazione colturale dei terreni;
b) relazione contenente il piano agronomico e le planimetrie di descrizione dell’impianto per le tartufaie coltivate; (#)
b bis) relazione contente il piano di gestione e la planimetria per le tartufaie controllate. (#)
3. Le tartufaie riconosciute devono essere delimitate con l’apposizione di tabelle che riportino le indicazioni dell’articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 o la dicitura “Coltura in atto, divieto di accesso ai non autorizzati” e i riferimenti dell’autorizzazione; solo per le tartufaie coltivate, è facoltà del conduttore di delimitare la tartufaia con le tabelle lungo il perimetro, nonché di installare una recinzione secondo la disciplina vigente al fine di assicurare forme di tutela alle coltivazioni in atto. (#)
4. Il riconoscimento delle tartufaie controllate (#) ha validità decennale (#) ed è rinnovabile su richiesta dei soggetti interessati con le procedure di cui al primo comma. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate non ha scadenza e sarà onere del conduttore comunicare l’espianto della tartufaia coltivata a fine ciclo. (#)
5. Il mancato adempimento alle prescrizioni previste agli articoli 3 e 4 comporta la revoca immediata del riconoscimento. L’interessato al nuovo riconoscimento non può richiedere la relativa attestazione prima del termine di un anno dalla data del provvedimento di revoca.
6. La Giunta regionale istituisce un registro per l’iscrizione delle tartufaie riconosciute. (#)
Art. 6 – (Costituzione di consorzi).
1. I consorzi volontari per la difesa, la raccolta, la commercializzazione e la valorizzazione del tartufo previsti all’articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono costituiti con atto pubblico.
Art. 7 – (Autorizzazioni alla raccolta).
1. Per praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di idoneità che li autorizza alla ricerca e alla raccolta.
2. Il tesserino deve essere conforme al modello approvato dalla Giunta regionale secondo quanto previsto dall’articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.
3. Ai sensi dell’articolo 5, sesto comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le autorizzazioni alla raccolta hanno valore sull’intero territorio nazionale.
4. Il rilascio del tesserino è subordinato all’esito favorevole di apposito esame per l’accertamento della idoneità degli interessati.
5. L’esame viene svolto da una commissione nominata con deliberazione (#) della Giunta regionale ed è composta da:
a) il direttore della struttura regionale competente in materia o da un suo delegato che la presiede; (#)
b) un funzionario esperto in materia della struttura regionale competente; (#)
c) da un delegato indicato dalle associazioni di tartufai più rappresentative a livello regionale; (#)
d) da un esperto botanico scelto tra il personale docente o di ricerca delle Università con sede nella Regione del Veneto; (#)
d bis) da un esperto di gestione forestale e tartuficola indicato dagli ordini professionali del settore agricolo o forestale. (#)
Un dipendente della struttura regionale competente in materia esercita la funzione di segretario della commissione. (#)
La commissione dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati.
Con la stessa deliberazione, (#)  si provvede alla nomina dei membri supplenti che partecipano in caso di assenza o impedimento dei titolari.
Ai componenti la commissione, che non siano dipendenti della Regione, è corrisposta un’ indennità di presenza nella misura di cui all’articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni. (#)
Le materie d’esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi, la vigente normativa nazionale e regionale, la biologia e il riconoscimento delle varie specie di tartufo.
6. Per sostenere l’esame per il rilascio del tesserino gli interessati presentano domanda indirizzata al direttore della struttura regionale competente in materia. La Giunta regionale definisce le procedure per l’iscrizione all’esame ed il rilascio o rinnovo del tesserino di idoneità (#). Il tesserino ha validità decennale (#)  e viene rinnovato alla scadenza, su richiesta dell’interessato, senza ulteriori esami.
L’età minima del raccoglitore non deve essere inferiore ai 14 anni.
Art. 8 – (Orari, periodi e modalità di raccolta).
1. La raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi:
– Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco dal 1° ottobre al 31 dicembre;
– Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato dal 15 novembre al 15 marzo;
– Tuber brumale varietà moschatum, detto volgarmente tartufo moscato dal 15 novembre al 15 marzo;
– Tuber aestivum (#) Vitt., detto volgarmente tartufo di estate o scorzone dal 1° giugno al 30 novembre; (#)
– Tuber aestivum var. uncitatum, detto volgarmente tartufo uncinato dal 15 settembre al 31 gennaio; (#)
– Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d’ inverno o trifola nera dal 1° gennaio al 15 marzo;
– Tuber borchii Vitt. (#), detto volgarmente bianchetto o marzuolo dal 15 gennaio al 15 aprile (#);
– Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio dal 1° settembre al 31 dicembre;
– Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario dal 1° settembre al 31 gennaio.
2. In relazione alle particolarità climatiche e ambientali, la Giunta regionale, può variare il calendario di raccolta, sentito il parere della commissione di cui al comma 5 dell’articolo 7 (#).
3. La Giunta regionale, su indicazione del direttore della struttura regionale competente in materia (#), può ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei tartufi in quelle zone in cui possono manifestarsi nell’ecosistema forestale profonde modificazioni dei fattori biotici o abiotici che regolano la reciprocità nei rapporti tra il micelio tartufigeno e le radici delle piante componenti il bosco.
4. La ricerca deve essere effettuata con l’ausilio di uno o al massimo due cani, e lo scavo è consentito con l’eventuale impiego del “vanghetto” o “vanghella” avente una lama di forma rettangolare o triangolare della lunghezza massima di 20 centimetri, della larghezza massima in punta di 8 centimetri e dotata di manico, al massimo di 120 centimetri, e deve essere limitato al punto ove il cane lo ha iniziato. (#)
5. Nel periodo di raccolta dei tartufi il cane, purchè sotto la stretta sorveglianza del raccoglitore, può vagare in campagna anche in deroga al divieto di cui allo articolo 32 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30. (#)
6. Le buche aperte per l’estrazione dei tartufi debbono essere subito dopo riempite con la terra precedentemente rimossa e il terreno deve essere regolarmente livellato.
7. E’ vietata la raccolta mediante lavorazione andante del terreno.
8. La raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne, da un’ ora dopo il tramonto a un’ ora prima della levata del sole.
9. E’ vietata la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi 15 anni dalla messa a dimora delle piante.
10. E’ vietata la raccolta dei tartufi fuori dal periodo consentito; è altresì vietata la raccolta di tartufi non maturi o avariati; in caso di erroneo ritrovamento è fatto obbligo di riporti nel luogo di raccolta.
10 bis. I raccoglitori abilitati possono raccogliere massimo 0.5 chilogrammi di tartufi al giorno per autoconsumo, e 0.1 chilogrammi qualora si tratti di tartufo bianco. (#)
10 ter. I raccoglitori commerciali occasionali, in regola con il pagamento dell’imposta sostitutiva di cui ai commi dal 692 al 697, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” per l’anno di raccolta in corso e i raccoglitori professionali titolari di partita IVA non sono soggetti a limiti di raccolta giornaliera. La ricevuta del pagamento dell’imposta sostitutiva, accompagnata da documento di identità in corso di validità, è esibita, anche in modalità telematica, al personale addetto alla vigilanza. (#)
Art. 9 – (Ricerca e raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale).
1. omissis (#) 
1 bis. È consentita la raccolta di tartufi nelle foreste del demanio regionale. (#)
2. Il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate per la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale è determinato in relazione alla necessità di non alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo e la protezione del bosco. (#)
3. Le autorizzazioni sono nominative e vengono rilasciate dall’ente gestore (#)  prioritariamente a cittadini per i quali la raccolta dei tartufi costituisce integrazione del reddito familiare e ai residenti, dediti all’agricoltura, dei comuni nei quali ricadono le foreste del demanio regionale. Sono esclusi dal rilascio delle autorizzazioni i conduttori, a qualsiasi titolo, di tartufaie coltivate o controllate.
Le autorizzazioni sono riferite al periodo in cui è consentita la raccolta stabilita dalla presente legge e hanno validità annuale.
E’ fatto divieto rilasciare autorizzazioni differenziate o riferite a periodi predeterminati.
Le autorizzazioni vengono rilasciate gratuitamente dagli enti preposti alla gestione delle foreste del demanio regionale sulla base di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 10 – (Raccolta a fini didattici e scientifici).
1. Gli istituti universitari, gli enti culturali o di ricerca a fini didattici e scientifici, possono procedere in qualunque momento, previo rilascio di specifica autorizzazione da parte della Giunta regionale, alla raccolta di tartufi anche di specie non elencate all’articolo 8.
2. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, gli estremi del tesserino di cui all’articolo 7, il luogo della raccolta e la durata.
Art. 11 – (Delimitazione delle zone vocate alla raccolta).
1. La Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali ed avvalendosi della consulenza di esperti in materia micologica, entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a predisporre una cartografia in scala 1: 50.000, per la individuazione delle zone tartuficole, di cui all’articolo 7 ultimo comma della legge 16 dicembre 1985, n. 752.
Art. 11 bis – Tassa di concessione. (#)
1. È istituita una tassa di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi nella misura annua di euro 100,00.
2. La tassa è corrisposta entro il 31 gennaio dell’anno cui si riferisce, oppure entro tre mesi dalla data di rilascio del tesserino.
3. L’autorizzazione alla raccolta dei tartufi si intende rinnovata con il versamento, entro il termine previsto dal comma 2, della tassa annuale.
4. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né a coloro che, consorziati ai sensi dell’articolo 6, esercitino la raccolta su fondi di altri soggetti aderenti al medesimo consorzio.
5. La Giunta regionale definisce le modalità di pagamento della tassa regionale di raccolta di cui al comma 1.
Art. 12 – (Tassa di concessione).
omissis  (#)

Art. 13 – (Sanzioni amministrative).
1. Ogni violazione delle norme contenute nella presente legge, fermo restando l’obbligo della denuncia alla autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia di ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi, nei limiti massimi accanto a ciascuna indicati:
a) per la raccolta senza il tesserino prescritto:
1) da euro 400,00 a euro 1.000,00 (#) se il tesserino non è stato conseguito;
2) da euro 15,00 a euro 50,00 (#) se, pur avendo conseguito il tesserino, il titolare non è in grado di esibirlo, semprechè se ne dimostri il possesso e la validità esibendolo nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di contestazione dell’infrazione all’autorità preposta all’applicazione delle sanzioni amministrative;
a bis) per la raccolta senza aver pagato la tassa di concessione di cui all’articolo 11 bis, la sanzione è applicata ai sensi della legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 “Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali” e successive modificazioni; (#)
a ter) per la raccolta in violazione dei limiti di cui al comma 10bis dell’articolo 8, da euro 300,00 a euro 3.000,00; (#)
b) per la raccolta in periodo vietato, o senza l’ausilio del cane addestrato o con più di due cani, o con attrezzo non idoneo da euro 150,00 a euro 300,00 (#);
c) per la raccolta dei tartufi con la lavorazione andante del terreno da euro 300,00 a euro 600,00 (#) per metro quadrato di superficie o frazione di esso;
d) per l’apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra estratta, per ogni 5 buche o frazioni di cinque non riempite a regola d’ arte da euro 100,00 a euro 250,00 (#);
e) per la raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di 12 anni (#) dalla messa a dimora di piante; per la raccolta nelle ore notturne ovvero nelle aree demaniali della Regione senza la prevista autorizzazione da euro 100,00 a euro 250,00 (#);
f) per la ricerca e raccolta abusiva dei tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute da euro 500,00 a euro 1.500,00; (#)
g) per la raccolta di tartufi immaturi o avariati da euro 100,00 a euro 150,00 (#);
h) per l’apposizione o mantenimento di tabelle di riserva difformi dal modello approvato, da euro 15,00 a euro 75,00 con l’obbligo di adeguamento delle tabelle o rimozione delle stesse (#);
i) per l’apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come controllate o coltivate, da euro 150,00 a euro 500,00 (#) con l’obbligo di rimozione immediata;
l) per la violazione agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, da euro 300,00 a euro 500,00 (#);
m) per il commercio dei tartufi diversi da quelli indicati nell’articolo 8 da euro 300,00 a euro 1.500,00 (#).
3. Le violazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell’autorizzazione da 2 mesi a 2 anni. Nell’ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva dell’autorizzazione.
4. Le sanzioni pecuniarie e le sanzioni amministrative accessorie sono irrogate dal direttore della struttura regionale competente in materia (#), con l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 14 – (Vigilanza).
1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale, alle guardie giurate volontarie, come previsto dall’articolo 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, nonchè al personale incaricato ai sensi della legge regionale 15 aprile 1974 e successive modificazioni.
2. Agli agenti giurati volontari si applicano gli articoli 19 e 20 del regolamento 5 agosto 1977, n. 7, di esecuzione della legge regionale 15 aprile 1974, n. 53.
Art. 15 – (Interventi a favore della tartuficoltura).
1. Al fine del miglioramento, sviluppo, tutela e valorizzazione della tartuficoltura, la Giunta


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